Normativa

Eat well and stay well, the Mediterranean way

(Ancel Keys)

Secondo la normativa vigente:

  • Legge 396/67 
  • DPR 328/2001
  • Legge 3/2018
  • D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.

Il Nutrizionista Biologo, è abilitato all’esercizio della professione e deve essere iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi.
L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione.

  • Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute, nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati.
  • In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione, qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i bisogni energetici nutritivi.
  • Può determinare delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi etc. in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti.
  • Può determinare diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi ecc.

Il Biologo Nutrizionista può svolgere la professione in totale autonomia.

La professionalità e la competenza del biologo in materia di nutrizione non può mai essere messa in discussione, spesso però succede ancora, diventando l’agorà di troppe, spesso e sempre inutili discussioni.

Il Biologo è tenuto al rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, dei provvedimenti delle autorità amministrative, dell’ordinamento professionale.

Al professionista è fatto obbligo di osservare il Codice Deontologico ed applicare quanto in esso contenuto.
Esula dalle competenze proprie dell’Ordine effettuare valutazioni sul merito scientifico e l’appropriatezza delle attività svolte dal professionista, a meno che venga accertato dall’autorità giudiziaria una specifica responsabilità professionale che abbia determinato una violazione di principi etici e deontologici.

(Del. Consiglio Ordine 24/01/2019 n.271)